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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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2023/1114 IT Art. 3 cercato: 'collocamento di cripto-attività' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
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whereas collocamento di cripto-attività:


definitions:


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Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

« registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo_di_consenso;

3)

« meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4)

« nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro_distribuito;

5)

« cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro_distribuito o una tecnologia analoga;

6)

« token_collegato_ad_attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7)

« token_di_moneta_elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta_ufficiale;

8)

« valuta_ufficiale»: una valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9)

« utility_token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

10)

« emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

11)

« emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

12)

« offerta_al_pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

13)

« offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

14)

« fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16)

«servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

a)

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

b)

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

c)

scambio di cripto-attività con fondi;

d)

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

e)

esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

f)

collocamento di cripto-attività;

g)

ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

h)

prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

i)

prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

j)

prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

17)

«prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18)

«gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

19)

«scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

20)

«scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21)

«esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22)

«collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ offerente o di una parte a esso connessa;

23)

«ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24)

«prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

25)

«prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

26)

«prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro;

27)

« organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28)

« ente_creditizio»: un ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29)

« impresa_di_investimento»: un’ impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30)

« investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31)

« stretti_legami»: gli stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32)

« riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ emittente;

33)

« Stato_membro_d’origine»:

a)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’ offerente o la persona ha la propria sede legale;

b)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’ offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’ emittente ha succursali;

c)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

d)

per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token ha la propria sede legale;

e)

per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token è autorizzato come ente_creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto_di_moneta_elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f)

per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

34)

« Stato_membro_ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato_membro_d’origine;

35)

« autorità_competente»: l’autorità o le autorità:

a)

designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token_di_moneta_elettronica;

36)

« partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37)

« detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

39)

« cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

40)

«negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41)

« servizi_di_pagamento»: servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42)

«prestatore di servizi_di_pagamento»: un prestatore di servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43)

« istituto_di_moneta_elettronica»: un istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44)

« moneta_elettronica»: la moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46)

« istituto_di_pagamento»: un istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47)

« società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

48)

«gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

49)

« strumento_finanziario»: uno strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50)

« deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51)

« deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

TITOLO II

CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

« registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo_di_consenso;

3)

« meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4)

« nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro_distribuito;

5)

« cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro_distribuito o una tecnologia analoga;

6)

« token_collegato_ad_attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7)

« token_di_moneta_elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta_ufficiale;

8)

« valuta_ufficiale»: una valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9)

« utility_token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

10)

« emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

11)

« emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

12)

« offerta_al_pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

13)

« offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

14)

« fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16)

«servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

a)

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

b)

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

c)

scambio di cripto-attività con fondi;

d)

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

e)

esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

f)

collocamento di cripto-attività;

g)

ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

h)

prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

i)

prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

j)

prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

17)

«prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18)

«gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

19)

«scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

20)

«scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21)

«esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22)

«collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ offerente o di una parte a esso connessa;

23)

«ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24)

«prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

25)

«prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

26)

«prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro;

27)

« organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28)

« ente_creditizio»: un ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29)

« impresa_di_investimento»: un’ impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30)

« investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31)

« stretti_legami»: gli stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32)

« riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ emittente;

33)

« Stato_membro_d’origine»:

a)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’ offerente o la persona ha la propria sede legale;

b)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’ offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’ emittente ha succursali;

c)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

d)

per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token ha la propria sede legale;

e)

per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token è autorizzato come ente_creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto_di_moneta_elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f)

per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

34)

« Stato_membro_ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato_membro_d’origine;

35)

« autorità_competente»: l’autorità o le autorità:

a)

designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token_di_moneta_elettronica;

36)

« partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37)

« detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

39)

« cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

40)

«negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41)

« servizi_di_pagamento»: servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42)

«prestatore di servizi_di_pagamento»: un prestatore di servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43)

« istituto_di_moneta_elettronica»: un istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44)

« moneta_elettronica»: la moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46)

« istituto_di_pagamento»: un istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47)

« società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

48)

«gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

49)

« strumento_finanziario»: uno strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50)

« deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51)

« deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

TITOLO II

CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 60

Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie

1.   Un ente_creditizio può prestare servizi per le cripto-attività se comunica le informazioni di cui al paragrafo 7 all’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

2.   Un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti alla fornitura, al mantenimento o alla gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento di cui alla sezione B, punto 3, dell’allegato al regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   Un’ impresa_di_investimento può prestare servizi per le cripto-attività nell’Unione equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per cui è specificamente autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

Ai fini del presente paragrafo:

a)

la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti al servizio accessorio di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

b)

la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione di cui alla sezione A, punti 8 e 9, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

c)

lo scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività è considerato equivalente alla negoziazione per conto proprio di cui alla sezione A, punto 3, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

d)

l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente all’esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

e)

il collocamento di cripto-attività è considerato equivalente all’assunzione a fermo o al collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nonché al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile di cui alla sezione A, punti 6 e 7, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

f)

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui alla sezione A, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

g)

la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui alla sezione A, punto 5, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

h)

la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di portafogli di cui alla sezione A, punto 4, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE.

4.   Un istituto_di_moneta_elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai token_di_moneta_elettronica che emette se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

5.   Una società di gestione di un OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi possono prestare servizi per le cripto-attività equivalenti a servizi di gestione di portafogli di investimento e servizi accessori per cui sono autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE se comunicano all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

Ai fini del presente paragrafo:

a)

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della direttiva 2011/61/UE;

b)

la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;

c)

la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE.

6.   Un gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE può gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

7.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 sono comunicate le informazioni seguenti:

a)

un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

b)

una descrizione:

i)

dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849;

ii)

il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e

iii)

il piano di continuità operativa;

c)

la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza, e una descrizione degli stessi in linguaggio non tecnico;

d)

una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti;

e)

una descrizione della politica di custodia e amministrazione, qualora si intenda prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti;

f)

una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione nonché delle procedure e del sistema per individuare gli abusi di mercato, qualora si intenda gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

g)

una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che si propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività, qualora si intenda scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività;

h)

una descrizione della politica di esecuzione, qualora si intenda eseguire ordini di cripto-attività per conto dei clienti;

i)

la prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi, qualora si intenda prestare consulenza sulle cripto-attività o di prestare servizi di gestione di portafogli di cripto-attività;

j)

se il servizio per le cripto-attività riguardi token collegati ad attività, token_di_moneta_elettronica o altre cripto-attività;

k)

informazioni sulle modalità in cui tali servizi di trasferimento saranno prestati, qualora si intenda fornire servizi per le cripto-attività per conto dei clienti.

8.   L’autorità competenti che riceve una notifica di cui ai paragrafi da 1 a 6 valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, se sono state fornite tutte le informazioni richieste. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa, informa immediatamente l’ente notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale tale ente è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, ciascun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6 è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità, ma non danno luogo ad una sospensione del decorso di alcun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività non inizia a prestare servizi per le cripto-attività finché la notifica è incompleta.

9.   I soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono tenuti a presentare le informazioni di cui al paragrafo 7 che hanno precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Quando presentano le informazioni di cui al paragrafo 7, i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 dichiarano espressamente che le informazioni precedentemente trasmesse sono ancora aggiornate.

10.   Qualora i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo forniscano servizi per le cripto-attività, essi non sono soggetti agli articoli 62, 63, 64, 67, 83 e 84.

11.   Il diritto di prestare servizi per le cripto-attività di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo è revocato al momento della revoca della relativa autorizzazione che ha consentito al rispettivo soggetto di prestare servizi per le cripto-attività senza essere tenuto a ottenere un’autorizzazione a norma dell’articolo 59.

12.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5, dopo aver verificato la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 7.

L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109 entro la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività.

13.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 7.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

14.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la notifica di cui al paragrafo 7.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 79

Collocamento di cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività comunicano all’ offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o a eventuali terzi che agiscono per loro conto le informazioni seguenti prima di concludere un accordo con loro:

a)

il tipo di collocamento preso in considerazione, compresa la garanzia o meno di un importo minimo di acquisto;

b)

un’indicazione dell’importo delle commissioni di transazione associate al collocamento proposto;

c)

i tempi, il processo e il prezzo indicativi per l’operazione proposta;

d)

informazioni sugli acquirenti destinatari.

I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività ottengono, prima di collocare tali cripto-attività, il consenso degli emittenti di tali cripto-attività o di eventuali terzi che agiscono per loro conto per quanto riguarda le informazioni elencate al primo comma.

2.   Le norme sui conflitti di interesse dei prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 72, paragrafo 1, prevedono procedure specifiche e adeguate per identificare, prevenire, gestire e comunicare qualsiasi conflitto di interesse derivante dalle situazioni seguenti:

a)

i prestatori di servizi per le cripto-attività collocano le cripto-attività presso i propri clienti;

b)

il prezzo proposto per il collocamento di cripto-attività è stato sovrastimato o sottostimato;

c)

l’ offerente ha pagato o concesso incentivi, anche non monetari, ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

Articolo 149

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dal 30 dicembre 2024.

3.   In deroga al paragrafo 2, i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafi 11 e12, l’articolo14, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, l’articolo 19, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafi 6 e 7, l’articolo 31, paragrafo 5, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 34, paragrafo 13, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 11, l’articolo 45, paragrafi 7 e 8, l’articolo 46, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 51, paragrafi 10 e 15, l’articolo 60, paragrafi 13 e 14, l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafi 5 e 6, l’articolo 63, paragrafo 11, l’articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 68, paragrafo 10, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 16, l’articolo 81, paragrafo 15, l’articolo 82, paragrafo 2, l’articolo 84, paragrafo 4, l’articolo 88, paragrafo 4, l’articolo 92, paragrafi 2 e 3, l’articolo 95, paragrafi 10 e 11, l’articolo 96, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 103, paragrafo 8, l’articolo 104, paragrafo 8, l’articolo 105, paragrafo 7, l’articolo 107, paragrafi 3 e 4, l’articolo 109, paragrafo 8, l’articolo119, paragrafo 8, l’articolo 134, paragrafo 10, l’articolo 137, paragrafo 3, e l’articolo 139 si applicano a decorrere dal 29 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  GU C 152 del 29.4.2021, pag. 1.

(2)  GU C 155 del 30.4.2021, pag. 31.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2023.

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(7)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(8)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi_di_pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(9)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(10)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta_elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(11)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(12)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(13)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(14)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(15)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(16)  Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(17)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(18)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(19)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(21)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(23)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(24)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati_personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati_personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(26)  GU C 337 del 23.8.2021, pag. 4.

(27)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(28)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(29)  Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

(30)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(32)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(33)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(34)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(35)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(36)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(37)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

(39)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(40)  Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

(41)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(42)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(43)  Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

(44)  Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

(45)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(46)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(47)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).


ALLEGATO I

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Parte A: informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, emittente e dell’ offerente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta;

7.

se del caso, denominazione della società madre;

8.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

9.

attività commerciale o professionale dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e, laddove applicabile, della rispettiva società madre;

10.

la condizione finanziaria negli ultimi tre anni dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o, qualora l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività.

Parte B: informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, denominazione della società madre;

7.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

8.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

Parte C: informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, denominazione della società madre;

7.

il motivo per cui tale gestore ha redatto il White Paper sulle cripto-attività;

8.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’operatore;

9.

attività commerciale o professionale dell’operatore e, se del caso, della rispettiva società madre.

Parte D: informazioni sul progetto di cripto-attività

1.

Nome del progetto delle cripto-attività e delle cripto-attività (se diverso dal nome dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione) e abbreviazione o ticker;

2.

breve descrizione del progetto di cripto-attività;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’attuazione del progetto di cripto-attività, quali consulenti, team di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività;

4.

se il progetto di cripto-attività riguarda utility_token, le caratteristiche principali dei beni o servizi da sviluppare;

5.

informazioni sul progetto di cripto-attività, in particolare le sue tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate al progetto;

6.

se del caso, l’uso previsto di eventuali fondi o altre cripto-attività raccolti.

Parte E: informazioni sull’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione;

2.

motivi dell’offerta pubblica o della richiesta di ammissione alla negoziazione;

3.

se del caso, l’importo che l’ offerta_al_pubblico intende raccogliere in fondi o in qualsiasi altra cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione;

4.

il prezzo di emissione della cripto-attività oggetto dell’ offerta_al_pubblico (in una valuta_ufficiale o altra cripto-attività), eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili o il metodo per determinare il prezzo di offerta;

5.

se del caso, il numero totale di cripto-attività oggetto dell’ offerta_al_pubblico o ammessi alla negoziazione;

6.

l’indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o dell’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori di tali cripto-attività;

7.

avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ offerta_al_pubblico, qualora esercitino il diritto di recesso previsto all’articolo 13 o qualora l’offerta venga annullata e descrizione dettagliata del meccanismo di rimborso, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi;

8.

informazioni sulle varie fasi dell’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, comprese le informazioni sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti (pre-vendite al pubblico); in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, spiegazione della ragione per cui il prezzo di acquisto può essere differente, e la descrizione delle conseguenze per gli altri investitori;

9.

per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ offerta_al_pubblico è aperta;

10.

le disposizioni per salvaguardare fondi o altre cripto-attività di cui all’articolo 10 durante l’ offerta_al_pubblico limitata nel tempo o durante il periodo di recesso;

11.

metodi di pagamento per l’acquisto delle cripto-attività offerte e metodi di trasferimento del valore agli acquirenti quando hanno diritto di essere rimborsati;

12.

nel caso di offerte al pubblico, informazioni sul diritto di recesso di cui all’articolo 13;

13.

informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento delle cripto-attività acquistate ai possessori;

14.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per possedere le cripto-attività;

15.

se del caso, il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento delle cripto-attività e forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);

16.

se del caso, il nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforme di negoziazione e sui costi correlati;

17.

le spese relative all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività;

18.

potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ offerta_al_pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;

19.

il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Parte F: informazioni sulle cripto-attività

1.

Tipo di cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l’ammissione alla negoziazione;

2.

una descrizione delle caratteristiche, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo, e delle funzionalità delle cripto-attività offerte o ammesse alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità.

Parte G: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alle cripto-attività

1.

Una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;

2.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

3.

se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico di cripto-attività da parte dell’ emittente e sul numero di cripto-attività conservate dall’ emittente stesso;

4.

se l’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione ha come oggetto utility_token, le informazioni sulla qualità e la quantità di beni o servizi a cui questi danno accesso;

5.

se le offerte al pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione hanno come oggetto utility_token, le informazioni su come questi possono essere riscattati con i beni o i servizi a cui si riferiscono;

6.

se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere cripto-attività dopo l’ offerta_al_pubblico;

7.

restrizioni alla trasferibilità delle cripto-attività oggetto dell’offerta o ammesse alla negoziazione;

8.

se le cripto-attività sono dotate di protocolli per l’aumento o la diminuzione della loro offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli;

9.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle cripto-attività e dei sistemi di indennizzo;

10.

il diritto applicabile alle cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Parte H: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, i protocolli e gli standard tecnici impiegati;

2.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

3.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

4.

se le cripto-attività sono emesse, trasferite e conservate utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestita dall’ emittente, dall’ offerente o da un terzo che agisce per loro conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

5.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Parte I: informazioni sui rischi

1.

Una descrizione dei rischi connessi all’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o alla loro ammissione alla negoziazione;

2.

una descrizione dei rischi associali all’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

3.

una descrizione dei rischi associati alle cripto-attività;

4.

una descrizione dei rischi associati all’attuazione del progetto;

5.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.


ALLEGATO II

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN COLLEGATO AD ATTIVITÀ

Parte A: informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

se del caso, identità della società madre;

7.

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

8.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

9.

la condizione finanziaria dell’ emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo.

10.

Una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’ emittente;

11.

fatta eccezione per gli emittenti di token collegati ad attività che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17, i dettagli sull’autorizzazione come emittente di un token_collegato_ad_attività e il nome dell’ autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione.

Per gli enti creditizi, il nome dell’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine.

12.

Se l’ emittente del token_collegato_ad_attività emette anche altre cripto-attività o esercita anche altre attività legate ad altre cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a registro_distribuito utilizzata per emettere la cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto.

Parte B: informazioni sul token_collegato_ad_attività

1.

Nome e forma abbreviata o ticker del token_collegato_ad_attività;

2.

una breve descrizione delle caratteristiche del token_collegato_ad_attività, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’operatività del token_collegato_ad_attività, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività;

4.

una descrizione del ruolo e delle responsabilità di eventuali soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h);

5.

informazioni sui piani per i token collegati ad attività, comprese la descrizione delle tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate.

Parte C: informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla loro ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper sulle cripto-attività riguardi un’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o la sua ammissione alla negoziazione;

2.

se del caso, l’importo che l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività intende raccogliere in fondi o in qualsiasi altra cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione;

3.

se del caso, il numero totale di quote del token collegati ad attività oggetto dell’offerta o ammessi alla negoziazione;

4.

indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o dell’ammissione alla negoziazione di tale token_collegato_ad_attività, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori dei tale token_collegato_ad_attività;

5.

un avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’ offerta_al_pubblico, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi; occorrerebbe esplicitare le conseguenze del superamento di un obiettivo massimo di sottoscrizione;

6.

informazioni sulle varie fasi dell’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, tra cui quelle sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti del token_collegato_ad_attività (precedenti le vendite al pubblico) e, in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, una spiegazione dei motivi per cui i prezzi di acquisto possono essere diversi e una descrizione dell’incidenza sugli altri investitori;

7.

per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’ offerta_al_pubblico è aperta;

8.

metodi di pagamento per l’acquisto e il rimborso del token_collegato_ad_attività offerto;

9.

informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento del token_collegato_ad_attività acquistato ai possessori;

10.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente è tenuto a rispettare per possedere token collegati ad attività;

11.

se del caso, il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento del token_collegato_ad_attività e la forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);

12.

se del caso, nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforma di negoziazione e sui costi correlati;

13.

le spese relative all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività;

14.

potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’ offerta_al_pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;

15.

il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente.

Parte D: informazioni sui diritti e gli obblighi connessi al token_collegato_ad_attività

1.

Una descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del token_collegato_ad_attività offerto o ammesso alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità;

2.

una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;

3.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

4.

se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico del token_collegato_ad_attività da parte dell’ emittente e sul numero di quote del token_collegato_ad_attività conservate dall’ emittente stesso;

5.

se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere il token_collegato_ad_attività dopo l’ offerta_al_pubblico;

6.

eventuali restrizioni alla libera trasferibilità del token_collegato_ad_attività oggetto dell’offerta o ammesso alla negoziazione;

7.

se il token_collegato_ad_attività è dotato di protocolli per l’aumento o la diminuzione della sua offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli;

8.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore dei token collegati ad attività e dei sistemi di indennizzo;

9.

informazioni sulla natura e l’applicabilità dei diritti, tra cui i diritti permanenti di rimborso ed eventuali crediti che i titolari e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono vantare nei confronti dell’ emittente, comprese informazioni sulle modalità di trattamento di tali diritti in caso di procedure di insolvenza, informazioni sull’eventuale attribuzione di diritti diversi a diversi titolari e sui motivi non discriminatori di tale disparità di trattamento;

10.

una descrizione dettagliata del credito rappresentato dal token_collegato_ad_attività per i titolari, tra cui:

a)

la descrizione di ciascuna attività di riferimento e le proporzioni specificate di ciascuna di tali attività;

b)

il rapporto tra il valore delle attività di riferimento e l’importo del credito e la riserva_di_attività; e

c)

una descrizione delle modalità con cui è effettuata una valutazione equa e trasparente delle componenti del credito, che individua, se del caso, le parti indipendenti;

11.

se del caso, informazioni sulle disposizioni adottate dall’ emittente per garantire la liquidità del token_collegato_ad_attività, compreso il nome dei soggetti incaricati di assicurare tale liquidità;

12.

i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ emittente del token_collegato_ad_attività;

13.

una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza;

14.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento;

15.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso;

16.

informazioni dettagliate sulle modalità di rimborso del token_collegato_ad_attività, che indicano anche se il possessore potrà scegliere la forma del rimborso, la forma del trasferimento o la valuta_ufficiale del rimborso;

17.

il diritto applicabile al token_collegato_ad_attività, così come il tribunale competente.

Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di token_di_moneta_elettronica;

2.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

3.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

4.

se i token collegati ad attività sono emessi, trasferiti e conservati utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestito dall’ emittente o da un terzo che agisce per conto dell’ emittente, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

5.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se presente, se tale audit è stato effettuato.

Parte F: informazioni sui rischi

1.

I principali rischi connessi alla riserva_di_attività, ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi;

2.

una descrizione dei rischi associati all’ emittente del token_collegato_ad_attività;

3.

una descrizione dei rischi associati all’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o alla sua ammissione alla negoziazione;

4.

una descrizione dei rischi associati al token collegati ad attività, in particolare relativamente alle attività di riferimento;

5.

una descrizione dei rischi associati all’operatività del progetto del token_collegato_ad_attività;

6.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.

Parte G: informazioni sull’investimento della riserva_di_attività

1.

Una descrizione dettagliata del meccanismo volto ad allineare il valore della riserva_di_attività al credito associato al token_collegato_ad_attività, compresi gli aspetti legali e tecnici;

2.

una descrizione dettagliata della riserva_di_attività e della sua composizione;

3.

una descrizione dei meccanismi attraverso i quali vengono emessi e rimborsati i token collegati ad attività;

4.

informazioni sull’eventuale investimento di una parte delle attività di riserva e, se del caso, una descrizione della politica di investimento delle attività di riserva;

5.

una descrizione delle disposizioni in materia di custodia delle attività di riserva, compresa la loro separazione, e il nome dei prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, degli enti creditizi o delle imprese di investimento nominati quali custodi delle attività di riserva.


ALLEGATO III

ELEMENTI INFORMATIVI PER IL WHITE PAPER SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ PER UN TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Parte A: informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica

1.

Nome;

2.

forma giuridica;

3.

sede legale e sede centrale, se differente;

4.

data di registrazione;

5.

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

6.

un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’ emittente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’ emittente tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta;

7.

se del caso, identità della società madre;

8.

identità, indirizzo professionale e funzioni delle persone appartenenti all’ organo_di_amministrazione dell’ emittente;

9.

attività commerciale o professionale dell’ emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

10.

potenziali conflitti di interesse;

11.

se l’ emittente del token_di_moneta_elettronica emette anche altre cripto-attività o esercita anche altre attività legate alle cripto-attività, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata; l’ emittente dovrebbe indicare altresì l’eventuale esistenza di un legame tra l’ emittente e il soggetto che gestisce la tecnologia a registro_distribuito utilizzata per emettere la cripto-attività, inclusa l’eventualità che i protocolli siano gestiti o controllati da una persona strettamente collegata ai partecipanti al progetto;

12.

la condizione finanziaria dell’ emittente negli ultimi tre anni o, qualora l’ emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, la condizione finanziaria dell’ emittente dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’ emittente e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività del medesimo;

13.

fatta eccezione per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica che sono esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafi 4 e 5, i dettagli sull’autorizzazione come emittente di un token_di_moneta_elettronica e il nome dell’ autorità_competente che ha concesso tale autorizzazione.

Parte B: informazioni sul token_di_moneta_elettronica

1.

Nome e abbreviazione;

2.

Una descrizione delle caratteristiche del token_di_moneta_elettronica, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo;

3.

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nella progettazione e nella realizzazione, quali consulenti, squadra di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività.

Parte C: informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione

1.

Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o l’ammissione di tale token alla negoziazione;

2.

ove possibile, il numero totale di quote di token_di_moneta_elettronica oggetto dell’ offerta_al_pubblico o ammesse alla negoziazione;

3.

se del caso, nome delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività cui si richiede l’ammissione alla negoziazione del token_di_moneta_elettronica;

4.

il diritto applicabile all’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente.

Parte D: informazioni su diritti e obblighi connessi ai token_di_moneta_elettronica

1.

Una descrizione dettagliata dei diritti e degli obblighi, se presenti, del possessore di token_di_moneta_elettronica, compreso il diritto di rimborso al valore nominale, nonché delle procedure e delle condizioni di esercizio di tali diritti;

2.

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

3.

una descrizione dei diritti dei possessori ove l’ emittente non sia in grado di adempiere i propri obblighi, anche in caso di insolvenza;

4.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di risanamento;

5.

una descrizione dei diritti nel quadro dell’attuazione del piano di rimborso;

6.

i recapiti per la presentazione dei reclami e una descrizione della procedura di trattamento dei reclami e di qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie o procedura di ricorso stabiliti dall’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

7.

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle cripto-attività e dei sistemi di indennizzo;

8.

il diritto applicabile al token_di_moneta_elettronica, così come il tribunale competente.

Parte E: informazioni relative alla tecnologia sottostante

1.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro_distribuito, come pure i protocolli e gli standard tecnici impiegati, che consente la detenzione, la conservazione e il trasferimento di token_di_moneta_elettronica;

2.

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per acquisire il controllo del token_di_moneta_elettronica;

3.

se del caso, il meccanismo_di_consenso;

4.

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

5.

se il token_di_moneta_elettronica è emesso, trasferito e conservato utilizzando la tecnologia a registro_distribuito gestita dall’ emittente o da un terzo che agisce per suo conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro_distribuito;

6.

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Parte F: informazioni sui rischi

1.

Una descrizione dei rischi associati all’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

2.

una descrizione dei rischi associati al token_di_moneta_elettronica;

3.

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.


ALLEGATO IV

REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI PER I PRESTATORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ

Prestatori di servizi per le cripto-attività

Tipo di servizi per le cripto-attività

Requisiti patrimoniali minimi ai sensi dell’ articolo 67, paragrafo 1, lettera a)

Classe 1

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per i seguenti servizi per le cripto-attività:

esecuzione di ordini per conto dei clienti;

il collocamento di cripto-attività;

la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

prestazione di consulenza sulle cripto-attività; e/o

gestione del portafoglio per le cripto-attività.

50 000  EUR

Classe 2

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le cripto-attività della classe 1 e:

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

scambio di cripto-attività con fondi; e/o

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività.

125 000  EUR;

Classe 3

Prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato per tutti i servizi per le cripto-attività della classe 2 e:

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

150 000  EUR;


ALLEGATO V

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AI TITOLI III E VI PER GLI EMITTENTI DI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ SIGNIFICATIVI

1.

L’ emittente viola l’articolo 22, paragrafo 1, allorché non comunica all’ABE su base trimestrale, per ciascun token_collegato_ad_attività significativo con un’emissione superiore a 100 000 000 EUR, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

2.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 1, allorché non interrompe l’emissione di un token_collegato_ad_attività significativo al raggiungimento delle soglie di cui a tale paragrafo o non presenta un piano all’ABE entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tali soglie per garantire che il numero medio e il valore medio aggregato trimestrali stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto delle soglie in questione.

3.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 4, allorché non rispetta le modifiche del piano di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo come richiesto dall’ABE.

4.

L’ emittente viola l’articolo 25 allorché non comunica all’ABE qualsiasi modifica prevista del proprio modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività significativi o non descrive tale cambiamento in un White Paper sulle cripto-attività.

5.

L’ emittente viola l’articolo 25 allorché non rispetta una misura imposta dall’ABE conformemente all’articolo 25, paragrafo 4.

6.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non agisce in modo onesto, corretto e professionale.

7.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 1, allorché non comunica con i possessori e i potenziali possessori del token_collegato_ad_attività significativo in modo corretto, chiaro e non fuorviante.

8.

L’ emittente viola l’articolo 27, paragrafo 2, allorché non agisce nel migliore interesse dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo o quando concede un trattamento preferenziale a specifici possessori senza renderlo noto nel rispettivo White Paper o, se del caso, nelle comunicazioni di marketing.

9.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non pubblica sul proprio sito web il White Paper sulle cripto-attività approvato di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato di cui all’articolo 25.

10.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non rende i White Paper sulle cripto-attività pubblicamente accessibili entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività significativo o dell’ammissione di tale token alla negoziazione.

11.

L’ emittente viola l’articolo 28 allorché non garantisce che il White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato rimanga disponibile sul proprio sito web finché il token_collegato_ad_attività significativo è detenuto dal pubblico.

12.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, allorché pubblica comunicazioni di marketing relative a un’ offerta_al_pubblico di un token_collegato_ad_attività significativo, o relative all’ammissione alla negoziazione di tale token_collegato_ad_attività significativo, che non sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2 di tale articolo.

13.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 3, allorché non pubblica sul proprio sito web le comunicazioni di marketing e le relative modifiche.

14.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 5, allorché non notifica all’ABE le comunicazioni di marketing, su richiesta.

15.

L’ emittente viola l’articolo 29, paragrafo 6, allorché diffonde comunicazioni di marketing prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività.

16.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 1, allorché non pubblica, in modo chiaro, preciso e trasparente, in una posizione facilmente accessibile al pubblico del proprio sito web, l’importo del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione e il valore e la composizione della riserva_di_attività di cui all’articolo 36 o allorché non aggiorna le informazioni richieste almeno mensilmente.

17.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 2, allorché non pubblica non appena possibile in una posizione facilmente accessibile al pubblico del proprio sito web una breve sintesi chiara, precisa e trasparente della relazione di audit, nonché la relazione di audit integrale, per quanto concerne la riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

18.

L’ emittente viola l’articolo 30, paragrafo 3, allorché non pubblica in una posizione facilmente accessibile al pubblico sul proprio sito web, non appena possibile e in modo chiaro, preciso e trasparente, informazioni su qualsiasi evento che abbia o possa avere un effetto significativo sul valore del token_collegato_ad_attività significativo o sulla riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

19.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 1, allorché non istituisce e mantiene procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai possessori del token_collegato_ad_attività significativo e da altre parti interessate, incluse le associazioni di consumatori che rappresentano i possessori del token_collegato_ad_attività significativo, e allorché non pubblica descrizioni di tali procedure, o se il token_collegato_ad_attività significativo è distribuito, in tutto o in parte, da soggetti terzi o allorché non istituisce procedure per facilitare il trattamento dei reclami tra i possessori e i soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

20.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 2, allorché non consente ai possessori del token_collegato_ad_attività significativo di presentare reclami a titolo gratuito.

21.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 3, allorché non elabora e non mette a disposizione dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo un modello per la presentazione dei reclami e allorché non tiene una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure eventualmente adottate in risposta agli stessi.

22.

L’ emittente viola l’articolo 31, paragrafo 4, allorché non esamina tutti i reclami in modo tempestivo ed equo o non comunica l’esito di tali indagini ai possessori del suo token_collegato_ad_attività significativo entro un termine ragionevole.

23.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafo 1, allorché non attua e mantiene politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra l’ emittente stesso e i suoi azionisti o soci, tra se stesso e qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene una partecipazione_qualificata in esso, tra se stesso e i membri del suo organo_di_amministrazione, tra se stesso e i suoi dipendenti, tra se stesso e i possessori del token_collegato_ad_attività significativo o tra se stesso e qualsiasi terzo che svolga una delle funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h).

24.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafo 2, allorché non adotta tutte le misure appropriate per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall’investimento della riserva_di_attività di cui all’articolo 36.

25.

L’ emittente viola l’articolo 32, paragrafi 3 e 4, allorché non comunica ai possessori del token_collegato_ad_attività significativo, in una posizione ben visibile sul loro sito web, la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli o non è sufficientemente preciso da consentire ai potenziali possessori del token_collegato_ad_attività significativo di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tale token.

26.

L’ emittente viola l’articolo 33 allorché non notifica immediatamente all’ABE qualsiasi modifica apportata al proprio organo_di_amministrazione o non fornisce all’ABE tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 34, paragrafo 2.

27.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 1, allorché non si dota di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

28.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 2, allorché i membri del suo organo_di_amministrazione non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità o non possiedono le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, sia individualmente che collettivamente, per svolgere le loro funzioni o non dimostrano di essere in grado di dedicare tempo sufficiente all’efficace esercizio delle loro funzioni.

29.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 3, allorché il suo organo_di_amministrazione non valuta o riesamina periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi agli obblighi di cui ai capi 2, 3, 5 e 6 del titolo III o non adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

30.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 4, allorché ammette azionisti o soci, siano essi diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate che non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità.

31.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 5, allorché non adotta politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, in particolare allorché omette di stabilire, mantenere e attuare le politiche e le procedure di cui al primo comma, lettere da a) a k), di tale paragrafo.

32.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 5, allorché non stipula accordi contrattuali con i soggetti terzi di cui al primo comma, lettera h), di tale paragrafo, che stabiliscono i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi dell’ emittente e del soggetto terzo interessato o allorché non fornisce una scelta chiara in merito al diritto applicabile.

33.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 6, allorché, a meno che non abbia avviato il piano di cui all’articolo 47, non impiega sistemi, risorse o procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità e la regolarità dei loro servizi e delle loro attività e non mantiene tutti i suoi sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo in conformità delle norme dell’Unione appropriate.

34.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 7, allorché non sottopone un piano per l’interruzione della prestazione di servizi e attività all’ABE per l’approvazione di tale interruzione.

35.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 8, allorché non individua le fonti di rischio operativo e non riduce al minimo tali rischi attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedure adeguati.

36.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 9, allorché non stabilisce una politica e piani di continuità operativa che assicurano, in caso di interruzione dei suoi sistemi TIC e delle sue procedure, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento delle sue attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa delle sue attività.

37.

L’ emittente violano l’articolo 34, paragrafo 10, allorché non dispone di meccanismi di controllo interno e di procedure efficaci per la gestione del rischio, compresi dispositivi di controllo e salvaguardia efficaci per la gestione dei sistemi TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554.

38.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 11, allorché non dispone di sistemi e procedure adeguati a garantire la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, come esige il regolamento (UE) 2022/2554 e in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

39.

L’ emittente viola l’articolo 34, paragrafo 12, allorché non assicura che l’ emittente sia sottoposto ad audit periodico a cura di revisori indipendenti.

40.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 1, allorché non rispetta in ogni momento il requisito di fondi propri pari almeno al più elevato tra quelli di cui alla lettera a) o c) di tale paragrafo, o all’articolo 45, paragrafo 5.

41.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento allorché i fondi propri non sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, e dell’articolo 48 di tale regolamento.

42.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 3, allorché non adempie l’obbligo dell’ABE di detenere un importo superiore di fondi propri, a seguito della valutazione effettuata a norma delle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

43.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non effettua periodicamente prove di stress che tengono conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo.

44.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non rispetta l’obbligo dell’ABE di detenere un importo più elevato di fondi propri sulla base dell’esito delle prove di stress.

45.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non costituisce e, in ogni momento, non mantiene una riserva_di_attività.

46.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale che siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferisce il token_collegato_ad_attività significativo.

47.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività composta e gestita in modo tale che siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

48.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 3, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia operativamente separata dal patrimonio dell’ emittente e dalla riserva_di_attività di altri token collegati ad attività.

49.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché il suo organo_di_amministrazione non garantisce una gestione efficace e prudente della riserva_di_attività.

50.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché non assicura che l’emissione e il rimborso del token_collegato_ad_attività significativo siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento nella riserva_di_attività.

51.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 7, allorché non determina il valore aggregato della riserva_di_attività utilizzando prezzi di mercato e non provvede affinché il suo valore aggregato sia sempre almeno pari al valore nominale aggregato dei crediti nei confronti dell’ emittente da parte dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione.

52.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 8, allorché non dispone di politiche chiare e dettagliate sul meccanismo di stabilizzazione del token_collegato_ad_attività significativo che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

53.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 9, allorché non prescrive un audit indipendente della riserva_di_attività ogni sei mesi, a partire dalla data della sua autorizzazione o a partire dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

54.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 10, allorché non notifica all’ABE i risultati dell’audit a norma di tale paragrafo o non pubblica i risultati dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ABE.

55.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene o attua politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni elencate al primo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo.

56.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 2, allorché non dispone, quando emette due o token collegati ad attività significativi, di una politica di custodia per ciascun pool di riserve di attività.

57.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 3, allorché non garantisce che le attività di riserva siano detenute in custodia da un prestatore di servizi per le cripto-attività per conto di clienti, da un ente_creditizio o da un’ impresa_di_investimento entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data dell’emissione del token_collegato_ad_attività significativo.

58.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva, o non garantisce che il depositario sia una persona giuridica diversa dall’ emittente.

59.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non assicura che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva.

60.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non garantisce negli accordi contrattuali con i depositari che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

61.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non stabilisce nelle politiche e procedure di custodia i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva o non stabilisce la procedura per il riesame di tale designazione.

62.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non riesamina periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva, non valuta le proprie esposizioni nei confronti di tali depositari o non monitora su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

63.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 6, allorché non assicura che la custodia delle attività di riserva sia effettuata in conformità del primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

64.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 7, allorché la designazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento quale depositario delle attività di riserva non è comprovata da un accordo contrattuale o allorché non regolamenta, mediante tale accordo contrattuale, il flusso di informazioni necessarie per consentire all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo, al prestatore di servizi per le cripto-attività, all’ ente_creditizio e all’ impresa_di_investimento di svolgere le loro funzioni di depositari.

65.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 1, allorché investe la riserva_di_attività in prodotti che non sono strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi o allorché tali investimenti non possono essere liquidati rapidamente, con un effetto minimo sui prezzi.

66.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non detiene in custodia a norma dell’articolo 37 gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva_di_attività.

67.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non si fa carico di tutti i profitti e le perdite e dei rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva_di_attività.

68.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene e attua politiche e procedure chiare e dettagliate sui diritti permanenti di rimborso dei possessori del token_collegato_ad_attività significativo.

69.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafi 1 e 2, allorché non garantisce che i possessori del token_collegato_ad_attività significativo abbiano diritti permanenti di rimborso a norma di tali paragrafi, e allorché non stabilisce una politica su tali diritti permanenti di rimborso che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e).

70.

L’ emittente viola l’articolo 39, paragrafo 3, allorché applica commissioni al momento del rimborso del token_collegato_ad_attività significativo.

71.

L’ emittente viola l’articolo 40 allorché concede interessi in relazione al token_collegato_ad_attività significativo.

72.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 1, allorché non adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di token collegati ad attività significativi e non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

73.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 2, allorché non garantisce che il suo token_collegato_ad_attività significativo possa essere detenuto in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, su una base equa, ragionevole e non discriminatoria.

74.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non valuta o non controlla le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso del token_collegato_ad_attività significativo da parte dei possessori dello stesso.

75.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non stabilisce, mantiene o attua una politica e procedure per la gestione della liquidità o non garantisce, con la politica e le procedure in parola che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta all’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

76.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non effettua periodicamente prove di stress di liquidità o non inasprisce i requisiti di liquidità laddove richiesto dall’ABE sulla base dei risultati di tali prove.

77.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda l’adozione di misure da parte dell’ emittente del token_collegato_ad_attività significativo per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nel caso in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti, compresi il mantenimento dei suoi servizi relativi al token_collegato_ad_attività significativo, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

78.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento e un’ampia gamma di opzioni di risanamento di cui al terzo comma di tale paragrafo.

79.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE e, se del caso, alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

80.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di risanamento.

81.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano operativo a sostegno del rimborso ordinato di ciascun token_collegato_ad_attività significativo.

82.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che dimostri la capacità dell’ emittente di token collegati ad attività significativi di effettuare il rimborso del token_collegato_ad_attività significativo in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

83.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che comprenda disposizioni contrattuali, procedure e sistemi, compresa la designazione di un amministratore temporaneo, atti a garantire il trattamento equo di tutti i possessori del token_collegato_ad_attività significativo e ad assicurare che i possessori del token_collegato_ad_attività significativo siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

84.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che garantisca la continuità di qualsiasi attività essenziale che sia necessaria per il rimborso ordinato e svolta dall’ emittente o da qualsiasi soggetto terzo.

85.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non notifica il piano di rimborso all’ABE entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

86.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di rimborso.

87.

L’ emittente viola l’articolo 88, paragrafo 1, tranne nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88, paragrafo 2, allorché non comunica quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 che lo riguarda direttamente, i in modo da consentire al pubblico di accedervi agevolmente e ampiamente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo.

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO IV IN APPLICAZIONE DEL TITOLO III PER GLI EMITTENTI DI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA SIGNIFICATIVI

1.

L’ emittente viola l’articolo 22, paragrafo 1, allorché non comunica all’ABE su base trimestrale, per ciascun token_di_moneta_elettronica significativo denominato in una valuta che non è una valuta_ufficiale di uno Stato membro con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

2.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 1, allorché non interrompe l’emissione di un token_di_moneta_elettronica significativo denominato in una valuta che non è una valuta_ufficiale di uno Stato membro al raggiungimento delle soglie di cui a tale paragrafo o non presenta un piano all’ABE entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tali soglie per garantire che il numero medio e il valore medio aggregato trimestrali stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto delle soglie in questione.

3.

L’ emittente viola l’articolo 23, paragrafo 4, allorché non rispetta le modifiche del piano di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo come richiesto dall’ABE.

4.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento allorché i fondi propri non sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, e dell’articolo 48 di tale regolamento.

5.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 3, allorché non adempie l’obbligo dell’ABE di detenere un importo superiore di fondi propri, a seguito della valutazione effettuata a norma delle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

6.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non effettua periodicamente prove di stress che tengano conto di scenari gravi ma plausibili di stress finanziario, come gli shock dei tassi di interesse, e scenari di stress non finanziario, come il rischio operativo.

7.

L’ emittente viola l’articolo 35, paragrafo 5, allorché non rispetta l’obbligo dell’ABE di detenere un importo più elevato di fondi propri sulla base dell’esito delle prove di stress.

8.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non costituisce e non mantiene, in ogni momento, una riserva_di_attività.

9.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale da coprire i rischi associati alla valuta_ufficiale cui si riferisce il token_di_moneta_elettronica significativo.

10.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia composta e gestita in modo tale da affrontare i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

11.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 3, allorché non assicura che la riserva_di_attività sia operativamente separata dal patrimonio dell’ emittente e dalla riserva_di_attività di altri token_di_moneta_elettronica.

12.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché il suo organo_di_amministrazione non garantisce una gestione efficace e prudente della riserva_di_attività.

13.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 6, allorché non assicura che l’emissione e il rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento nella riserva_di_attività.

14.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 7, allorché non determina il valore aggregato della riserva_di_attività utilizzando i prezzi di mercato, e non mantenendo il suo valore aggregato sempre almeno pari al valore aggregato dei crediti nei confronti dell’ emittente dei possessori del token_di_moneta_elettronica significativo in circolazione.

15.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 8, allorché non dispone di politiche chiare e dettagliate sul meccanismo di stabilizzazione del token_di_moneta_elettronica significativo che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a g) di tale paragrafo.

16.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 9, allorché non prescrive un audit indipendente della riserva_di_attività ogni sei mesi a partire dalla data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

17.

L’ emittente viola l’articolo 36, paragrafo 10, allorché non notifica all’ABE i risultati dell’audit a norma di tale paragrafo o non pubblica i risultati dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’ABE.

18.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 1, allorché non stabilisce, mantiene o attua politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni elencate al primo comma, lettere da a) a e), di tale paragrafo.

19.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 2, allorché non dispone, quando emette due o più token_di_moneta_elettronica significativi, di una politica di custodia per ciascun pool di riserve di attività.

20.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 3, allorché non garantisce che le attività di riserva siano detenuta in custodia da un prestatore di servizi per le cripto-attività per conto di clienti, da un ente_creditizio o da un’ impresa_di_investimento entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall’emissione del token_di_moneta_elettronica significativo.

21.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei prestatori di servizi, degli enti creditizi e delle imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva, o non garantisce che il depositario sia una persona giuridica diversa dall’ emittente.

22.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non assicura che i prestatori di servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi e le imprese di investimento designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva.

23.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non garantisce negli accordi contrattuali con i depositari che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

24.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non stabilisce nelle politiche e procedure di custodia i criteri di selezione per la designazione di prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento come depositari delle attività di riserva o non stabilisce la procedura per il riesame di tale designazione.

25.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 5, allorché non riesamina periodicamente la designazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento come depositari delle attività di riserva, o non valuta le proprie esposizioni nei confronti di tali depositari e non monitora su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

26.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 6, allorché non assicura che la custodia delle attività di riserva sia effettuata a norma del primo comma, lettere da a) a d), di tale paragrafo.

27.

L’ emittente viola l’articolo 37, paragrafo 7, allorché la designazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento quale depositario delle attività di riserva non è comprovata da un accordo contrattuale o allorché non regolamentano, mediante tale accordo contrattuale, il flusso di informazioni necessarie per consentire all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo, al prestatore di servizi per le cripto-attività, all’ ente_creditizio e all’ impresa_di_investimento di svolgere le loro funzioni di custodi.

28.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 1, allorché investe la riserva_di_attività in prodotti che non sono strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi o allorché tali investimenti non possono essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

29.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non detiene in custodia a norma dell’articolo 37 gli strumenti finanziari in cui è investita la riserva_di_attività.

30.

L’ emittente viola l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non si fa carico di tutti i profitti e le perdite e dei rischi di controparte od operativi derivanti dall’investimento della riserva_di_attività.

31.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 1, allorché non adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio degli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi e non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

32.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 2, allorché non garantisce che il suo token_di_moneta_elettronica significativo possa essere detenuto in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, su una base equa, ragionevole e non discriminatoria.

33.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non valuta o non controlla le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo da parte dei possessori dello stesso.

34.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 3, allorché non stabilisce, mantiene o attua una politica e procedure per la gestione della liquidità o non garantisce, con la politica e le procedure in parola che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta all’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

35.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non effettua periodicamente prove di stress di liquidità o non inasprisce i requisiti di liquidità laddove richiesto dall’ABE sulla base dei risultati di tali prove.

36.

L’ emittente viola l’articolo 45, paragrafo 5, allorché non rispetta in ogni momento il requisito di fondi propri.

37.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda l’adozione di misure da parte dell’ emittente di token_di_moneta_elettronica significativi per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nel caso in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti, compresi il mantenimento dei suoi servizi relativi al token_di_moneta_elettronica significativo emesso, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

38.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano di risanamento che preveda condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento e un’ampia gamma di opzioni di risanamento di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), di tale paragrafo.

39.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE e, se del caso, alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale entro sei mesi dalla data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

40.

L’ emittente viola l’articolo 46, paragrafo 2, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di risanamento.

41.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non redige e mantiene un piano operativo a sostegno del rimborso ordinato del suo token_di_moneta_elettronica significativo.

42.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2 allorché non dispone di un piano di rimborso che dimostri la capacità dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica significativo di effettuare il rimborso del token_di_moneta_elettronica significativo in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

43.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che comprenda disposizioni contrattuali, procedure e sistemi, compresa la designazione di un amministratore temporaneo, atti a garantire il trattamento equo di tutti i possessori del token_di_moneta_elettronica significativo e ad assicurare che i possessori del token_di_moneta_elettronica significativo siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

44.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 2, allorché non dispone di un piano di rimborso che garantisca la continuità di qualsiasi attività essenziale che sia necessaria per il rimborso ordinato e svolta dall’ emittente o da qualsiasi soggetto terzo.

45.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non notifica il piano di risanamento all’ABE entro sei mesi dalla data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

46.

L’ emittente viola l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non riesamina o aggiorna regolarmente il piano di rimborso.


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